Il credito chirografo del socio di cooperativa
Quando ci sentiamo dire che il nostro è un credito chirografo o chirografario, cosa ci stanno dicendo? Ce lo pagheranno o no? Dobbiamo rinunciare a incassarlo? Innanzitutto dobbiamo inquadrare la fattispecie giuridica a cui è connesso. Se qualcuno ci ha detto che il nostro credito è chirografo, probabilmente siamo andati a finire contro un Fallimento o una Liquidazione Coatta Amministrativa (tralasciamo il concordato nel nostro esempio). Vuol dire che il nostro credito non è stato pagato come doveva ed ora - assieme a tutti i debiti dell'impresa - può essere pagato solo a determinate condizioni. Cominciamo con il dire che ci sono tantissimi tipi di crediti chirografi ma che essi, dalla legge, sono riuniti in uno stesso effetto, concorrono tutti insieme all'eventuale pagamento, se mai ci sarà un pagamento, da parte del soggetto fallito (o posto in L.C.A.) dopo che sono stati pagati tutti gli altri debiti privilegiati. La prima cosa che ci viene in mente, quando sentiamo che il nostro credito è chirografo, è quella di dire "NO! il mio credito ha un motivo importante, non possono". Spesso da questa legittima esternazione (senza pensare che nessuno ha messo in dubbio la validità e importanza del credito) iniziamo a spender soldi in cause per vedere riconosciuto quello che, alla fine purtroppo lo capiremo, era solo un nostro legittimo convincimento ma al quale la legge non da la stessa considerazione. Cerchiamo ora di capire perchè un credito è chirografo, cioè in base a cosa viene determinato il modo in cui la legge preferisce dei crediti ad altri. Il caso che qui, tra gli altri, ci interessa è quello del credito del socio di cooperativa. Prima di spiegare il credito del socio è opportuno spiegare cosa è un socio di cooperativa, facendo un esempio classico, quello del socio di cooperativa edilizia. Quando una persona vede la possibilità di costruire la propria casa, o di acquistarla costruita, attraverso una cooperativa compie molto spesso un errore di base, equipara infatti la cooperativa ad un soggetto terzo, come un costruttore, con la differenza che per comprare da quest'ultimo deve pagargli il prezzo subito e che, nel primo caso della cooperativa, può diventarne socio pagando un tot diluito nel tempo. Agli occhi di questa persona non c'è grande differenza, l'assegnazione dell'immobile in uso, prima di addivenire al rogito, assomiglia tanto per lui ad un contratto preliminare di acquisto. Nella realtà, e il problema è qui, al di la dello scopo (comprare un immobile per sè e per la propria famiglia) l'effetto principale di chi entra in quota dentro una cooperativa è quello di entrare in una società come socio. Semmai ci dicessero di entrare come socio in una società che produce ombrelli, in un ristorante, un albergo, la prima cosa che faremmo svegliandoci ogni giorno sarebbe quella di controllare come vanno le cose: abbiamo pagato i fornitori? abbiamo i permessi per fare questa determinata cosa? I dipendenti hanno preso lo stipendio? e cose del genere. Sapremmo da subito che se una sola di queste cose non è stata fatta ne potrebbe risentire l'attività e i soldi da noi investiti. Quando entriamo in una cooperativa di abitazione nulla di tutto questo ci viene in mente. Eppure siamo entrati in una società. Ed ecco già che affiora un motivo per cui il nostro credito è chirografario: Noi mettiamo una certa quota di danaro (a cui corrisponde una quota di società) per un fine, nostro, determinato dall'atto costitutivo. Ci assumiamo, in sintesi, il rischio di questa impresa, con il limite massimo dato dalla quota sociale (che infatti non viene praticamente mai ripagata sebbene sub chirografaria) considerando tutti i conferimenti che abbiamo fatto come conferimenti di rischio. Cioè, se metto 50.000 euro per comprare un terreno e costruisco un immobile e sul terreno alluvionato viene distrutto parzialmente l'immobile, il rischio è il mio, perderò i 50.000 euro ( o la parte corrispondente alla parte di immobile distrutto). Insomma, in parole povere, ho messo dei soldi, non è andata bene, non rischio altro ma sapevo che qualcosa poteva andare storto. Cosa, a ben vedere, molto diversa dall'acquisto di un immobile da un privato, fino a che non compro il bene non mi interessa se perisce. Questo descritto è il rapporto interno con la società, lo so io, lo sanno gli altri soci, lo sanno gli amministratori e questi soggetti devono interagire per il buon andamento dell'impresa (ricordiamo che anche una cooperativa di abitazione è un'impresa pur senza scopo di lucro). Il legislatore ha ben pensato che il capitale di rischio messo da un soggetto in una società cooperativa, sebbene tutelato, deve essere postposto ad altri interessi. Quelli di chi ha a che fare con l'impresa per motivi diversi. Esempio: il dipendente della cooperativa non vuole costruire la casa, egli lavora per avere uno stipendio, non partecipa al rischio d'impresa e la legge gli assegna un titolo di prelazione - cioè di preferenza ad esser pagato rispetto ad altri creditori - in virtù del rapporto di lavoro. Un professionista che lavora per l'impresa (avvocato, commercialista, geometra) ha lo stesso destino, egli non lavora con l'impresa ma per l'impresa. Il rapporto quindi non è interno, come quello del socio, ma esterno. Pare giusto, senza dilungarsi, che la legge dica al socio: "tu partecipi ad un'impresa, controlla che vada tutto bene e partecipa attivamente, se non lo fai, i tuoi problemi vengono dopo quelli che hanno fatto affidamento sulla società e sugli impegni presi anche con il tuo consenso". Quindi, il rapporto che lega un socio alla cooperativa di abitazione è pari a quello di un socio di altra società. Il discorso appena fatto è un discorso che tende a semplificare, non deve esser preso come oro colato. Serve a far capire cosa è un socio di una cooperativa. In realtà la legge determina le preferenze al pagamento di un credito in base alla natura del credito, alla natura dei beni con cui è possibile soddisfare quel credito, alla storia del credito. Tanto per fare un esempio esaustivo, i privilegi si dividono in mobiliari e immobiliari, molto semplicemente, privilegi a valere sul ricavato della vendita di beni mobili (in essi i crediti e le liquidità ricavate dal recupero degli stessi) e a valere sulla vendita dei beni immobili. Tali privilegi sono assegnati in ragione del legame tra credito e bene. Pare ovvio che la banca che ha concesso il mutuo, iscrivendo ipoteca, sia preferita a tutti gli altri quando si venderà quel bene. Essa però non potrà pretendere di essere pagata sul ricavato dei beni mobili, perchè detti beni non hanno formato garanzia al suo credito quando fu concesso. Quindi, assecondando le previsioni di legge, ad alcuni crediti privilegiati sottostanno altri per i quali la legge non ha previsto una soddisfazione prima o dopo altri, dicendo "tutti quelli che rimangono perchè non aiutati da una preferenza sono crediti da soddisfare in egual misura", chiamandoli chirografi. Credo di aver fatto capire, con semplificazione, perchè un credito si definisce chirografo e perchè, quello del socio per conferimenti fatti, è tale.
Ciò non toglie che alcune volte il credito del socio possa esser non chirografo, proprio perchè si qualifica come conferimento del socio qualcosa che in realtà ha una veste diversa e potrebbe esser fatto valere in modo diverso contro il fallimento o la LCA.